15 Dic Sanzione amministrativa e spese postali
Un signore riceve una sanzione amministrativa per posta, paga solo l’importo della stessa, ma non le spese postali di euro 15. Dopo alcuni anni riceve una cartella esattoriale di €. 181,00 contente l’importo delle spese postali non pagate, il raddoppio della sanzione, gli interessi e le ulteriori sanzioni.
E’ stata proposta opposizione all’esecuzione avanti al Giudice di Pace sostenendo l’illegittimità del raddoppio della sanzione per il solo mancato pagamento delle spese postali.
Ciò sulla base della sentenza n. 9507 del 30.04.14 della Cassazione Civile, che disattendendo i precedenti orientamenti ha stabilito il principio di cui sopra maggiormente ancorato ai dati normativi e costituzionali.
La sentenza sostiene che:
a) L’art. 203 comma 1 del C.d.S. stabilisce chiaramente che “qualora nei termini previsti […] non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta […] il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento”
b) Pertanto solo il mancato pagamento in misura ridotta nei termini previsti è la condizione che rende esecutivo il verbale (e giustifica quindi la successiva cartella) per la somma pari alla metà del massimo e non certo il mancato pagamento delle spese del procedimento.
c) E’ artificioso condizionare la maggior pretesa al mancato versamento integrale di una somma che va oltre il pagamento in misura ridotta ed ingloba le spese del procedimento nella sanzione. Ciò anche in virtù dell’art. 389 comma 1 del regolamento al C.d.S. che quando fa riferimento ad un pagamento inferiore alla misura prevista dal codice si riferisce al pagamento della sanzione e non ad altre voci.
d) Inoltre non appare coerente con il principio di legalità ex art. 1 L. 689/81 estendere in via interpretativa, al di là del dato letterale, l’area della sanzione includendovi gli importi dovuti per l’esazione stessa che hanno natura diversa.
e) Anche dagli articoli 201 Comma 4 C.d.S. e 16 L. 689/81 si traggono indicazioni a favore della distinzione tra pagamento della sanzione e pagamento delle spese del procedimento. L’art. 201 Comma 4 C.d.S., infatti, isola concettualmente le spese di accertamento e di notificazione della sanzione e le accolla al trasgressore senza confondere o equiparare, come astrattamente sarebbe stato possibile, le due voci o indicare che la seconda è comprensiva delle prime. L’art. 16 L. 689/81, nel prevedere in via generale il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, ne indica il criterio di calcolo ed aggiunge che detto pagamento è ammesso “oltre alle spese del procedimento” così separando le due voci del debito.
f) Sottrarsi alla suddetta interpretazione letterale (che conduce in modo chiaro a distinguere i due importi) porterebbe a conseguenze paradossali in quanto equiparerebbe il cittadino che ha manifestato la volontà di provvedere al pagamento in misura ridotta a quello che, al contrario, non ha inteso procedere all’oblazione.
Il Giudice di Pace di Pesaro con sentenza n. 4 del 13.01.16, sulla base dei sopra citati principi, ha accolto l’opposizione.
No Comments